Le porte resistenti al fuoco – comunemente conosciute come porte tagliafuoco – sono un elemento fondamentale della sicurezza negli edifici. In Italia, questo settore è stato regolato a lungo da normative nazionali (omologazioni ministeriali) e, più recentemente, dalla marcatura CE per i prodotti destinati all’uso esterno.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione e la revisione 2023 dello standard EN 13501-2, il quadro normativo cambia profondamente. In questo articolo vediamo in dettaglio:
- le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo,
- gli aggiornamenti della norma di classificazione EN 13501-2,
- la documentazione obbligatoria che deve sempre accompagnare le forniture di porte tagliafuoco, sia per uso interno che esterno.
1. Regolamento (UE) 2024/3110: il nuovo CPR per i prodotti da costruzione
Il nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione (Construction Products Regulation – CPR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE a dicembre 2024, sostituisce il precedente Regolamento 305/2011.
Le principali novità:
- Entrata in vigore: il testo si applica a partire da gennaio 2026, con periodo di transizione per i prodotti già certificati.
- Sostenibilità: obbligo di fornire informazioni ambientali (EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto, ciclo di vita, materiali riciclati).
- Passaporto digitale: ogni prodotto da costruzione dovrà avere una scheda digitale che raccolga prestazioni e tracciabilità.
- Valore legale delle norme armonizzate: tutte le norme europee armonizzate (come EN 16034 per porte resistenti al fuoco) restano valide fino al loro ritiro ufficiale.
- Maggiore controllo del mercato: obblighi più stringenti per produttori e distributori sulla conformità e sulla trasparenza dei dati.
Per le porte tagliafuoco questo significa che, accanto alle tradizionali prestazioni di sicurezza, sarà necessario fornire anche informazioni ambientali e digitali
2. La nuova norma EN 13501-2:2023
La EN 13501-2 è la norma europea che stabilisce come classificare la resistenza al fuoco e il controllo dei fumi degli elementi costruttivi, tra cui le porte tagliafuoco.
Cosa cambia con la revisione 2023?
- Maggiore chiarezza nelle regole di applicazione estesa (EXAP), cioè l’uso dei risultati delle prove anche per varianti di prodotto (misure diverse, accessori, materiali compatibili).
- Integrazione più stretta con le prove di laboratorio secondo EN 1634 (porte e chiusure).
- Obbligo di specificare meglio le condizioni al contorno delle prove: installazione, fissaggi, guarnizioni, accessori.
- Riconoscimento dei limiti entro cui la classificazione resta valida, per evitare usi impropri dei rapporti di prova.
Questo porta a una maggiore affidabilità delle certificazioni e a più rigore nelle varianti: ogni porta deve corrispondere esattamente al prototipo testato, salvo estensioni chiaramente documentate.
3. Omologazione interna e Marcatura CE: le differenze
In Italia, oggi coesistono due regimi normativi:
Omologazione nazionale (porte interne)
Le porte resistenti al fuoco installate all’interno degli edifici, che separano compartimenti antincendio, seguono ancora il sistema nazionale di omologazione del Ministero dell’Interno.
Documenti obbligatori:
- Atto di omologazione rilasciato dai Vigili del Fuoco.
- Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato.
- Libretto d’uso e manutenzione.
- Targhetta indelebile con codice omologazione, produttore, classe EI (EI 30, EI 60, EI 120).
- Dichiarazione di corretta posa da parte dell’installatore
Marcatura CE (porte esterne)
Per le porte resistenti al fuoco destinate all’esterno o ai portoni industriali, è obbligatoria la marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 16034, in combinazione con le EN 14351-1/2 o EN 13241.
Documenti obbligatori:
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) con le prestazioni dichiarate (resistenza al fuoco, fumo, autochiusura, durabilità).
- Marcatura CE con numero dell’Organismo Notificato.
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC).
- Rapporti di prova e applicazioni estese (EXAP) secondo EN 13501-2:2023.
- Manuale di posa e manutenzione.
- Tracciabilità del prodotto (codice univoco che collega il prodotto alla DoP).
Con il Regolamento 2024/3110, la DoP diventerà DoPC (Dichiarazione di Prestazione e Conformità) includendo anche dati ambientali e passaporto digitale.
4. Cosa deve ricevere sempre il cliente
Quando un cliente acquista una porta tagliafuoco (che sia interna o esterna), deve ricevere sempre:
- Copia dell’omologazione o della DoP/DoPC.
- Libretto d’uso, posa e manutenzione.
- Targhetta identificativa applicata sul prodotto.
- Dichiarazione di posa corretta da parte dell’installatore.
Senza questi documenti la porta non è considerata conforme e potrebbe non essere accettata in caso di controlli o collaudi antincendio.
5. Implicazioni pratiche per progettisti, imprese e clienti finali
- Progettisti: devono specificare nei capitolati se la porta ricade sotto omologazione nazionale o marcatura CE.
- Imprese: devono richiedere la documentazione completa al fornitore e conservarla.
- Clienti finali: devono ricevere manuali e libretti per garantire la manutenzione nel tempo.
- Produttori: devono aggiornare la documentazione ai requisiti del Regolamento 2024/3110 e includere informazioni ambientali e digitali.
Conclusione
Il nuovo Regolamento Europeo 2024/3110 e la norma EN 13501-2:2023 segnano un cambio di paradigma: le porte tagliafuoco non sono più solo un elemento di sicurezza, ma diventano prodotti complessi da certificare, tracciare e monitorare anche dal punto di vista ambientale e digitale.
Per progettisti, imprese e clienti, la regola d’oro resta una:
non accettare mai una porta tagliafuoco priva della documentazione obbligatoria.
Solo così si può essere certi che la chiusura installata protegga davvero persone e beni in caso di incendio.