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Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno: la guida completa (aggiornata 2026)

Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno: guida 2026

La dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno va presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, da tutti i gestori di strutture ricettive e locazioni brevi che riscuotono l'imposta. Dal 2026 è rimasta l'unico adempimento dichiarativo: il vecchio Modello 21 al Comune è stato abolito. Ecco la guida completa, passo per passo.

Chi deve presentarla

Titolari e gestori di strutture alberghiere (hotel, resort), extralberghiere (B&B, affittacamere, agriturismi, case vacanza) e chi concede immobili in locazione breve o turistica nei Comuni che applicano l'imposta di soggiorno. L'obbligo nasce dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020, con modello e istruzioni fissati dal D.M. 29 aprile 2022.

Quando e come

  • Scadenza: 30 giugno di ogni anno, per l'anno solare precedente (entro il 30 giugno 2026 si dichiara il 2025).
  • Come: solo in via telematica, dall'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, con accesso SPID o CIE. Possibile delegare commercialista o intermediario abilitato.
  • Anche a zero: se non hai avuto ospiti o riscossioni, la dichiarazione va presentata comunque, con importi pari a zero.

Quali dati preparare prima di iniziare

Dato Dove lo trovi
Numero di pernottamenti e ospiti per periodo Registro presenze / gestionale
Esenzioni applicate (minori, residenti, forze dell'ordine, ecc.) Regolamento comunale + registro
Importi riscossi, per periodo Ricevute emesse agli ospiti
Versamenti effettuati al Comune (date e importi) Quietanze / bonifici (CRO-TRN)

La novità 2026: addio al doppio binario

Fino al 2025 molti gestori presentavano due documenti: la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e il Modello 21 al Comune. Con l'ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 1527/2026, il Modello 21 è stato abolito: il gestore è responsabile d'imposta, non agente contabile. La dichiarazione telematica del 30 giugno è quindi rimasta l'unico obbligo dichiarativo — ed è anche il motivo per cui va compilata con la massima precisione.

Sanzioni

Per l'omessa o infedele dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta. Il mancato versamento dell'imposta riscossa resta sanzionato secondo la normativa tributaria. Regola pratica: la dichiarazione tardiva costa sempre meno della dichiarazione omessa — se hai saltato la scadenza, parla subito con il tuo commercialista.

Domande frequenti

Ho più strutture: una dichiarazione o una per struttura?

La dichiarazione è unica per soggetto dichiarante e riepiloga i dati per ciascuna struttura gestita: il modello ministeriale prevede l'indicazione distinta degli immobili.

Il portale del mio Comune mi chiede ancora una rendicontazione: devo farla?

Riscossione e versamento al Comune restano regolati dal regolamento comunale. Il conto della gestione (Modello 21) invece non è più dovuto: in caso di richieste, cita l'ordinanza n. 1527/2026 e confrontati con il tuo consulente.

Se sbaglio la dichiarazione posso correggerla?

Sì, presentando una dichiarazione sostitutiva dal medesimo portale, secondo le istruzioni del modello ministeriale.

La piattaforma (es. Airbnb) riscuote l'imposta al posto mio: devo dichiarare?

Quando l'intermediario riscuote e versa, gli obblighi dichiarativi ricadono su di lui per quelle somme; verifica però sempre come opera la piattaforma nel tuo Comune e cosa resta in capo a te per le riscossioni dirette.

Il modo più semplice per arrivare pronti al 30 giugno

Il lavoro vero della dichiarazione si fa durante l'anno: registrare presenze, esenzioni e incassi man mano. Con il gestionale GuestKey — lo stesso che automatizza self check-in e accessi con serrature elettroniche — i dati dei soggiorni della tua struttura sono già ordinati e pronti da riportare nella dichiarazione. Scopri GuestKey o esplora le soluzioni gestionali per strutture ricettive.

Fonti: art. 180 D.L. 34/2020; D.M. 29 aprile 2022; ordinanza Cassazione SS.UU. n. 1527/2026. Aggiornato a luglio 2026: aliquote, esenzioni e modalità di versamento variano da Comune a Comune.